È stato pubblicato il decreto n. 312/2021 contenente modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017, inerente le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e strumenti elettronici (BIM).

Quali sono le modifiche introdotte?


Articolo 2 (Definizioni)
Coerentemente a quanto indicato nelle norme tecniche di riferimento, quali le serie UNI EN ISO 19650 e UNI 11337, si chiarisce il processo di sviluppo dei documenti inerenti la gestione informativa nelle fasi di offerta e aggiudicazione (offerta di gestione informativa, piano di gestione informativa).
Si introduce inoltre la definizione di “punteggio premiale” quale “punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti” poi meglio esplicitati al nuovo articolo 7-bis.

Articolo 5 (Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture)
Il D.M 560/2017 dapprima imponeva alle stazioni appaltanti l’obbligo relativo allo sviluppo di un piano di formazione, un piano di acquisto o manutenzione degli strumenti e di un atto organizzativo prima di chiedere l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici. Le recenti modifiche al decreto richiedono che si adempia alla programmazione di tali obblighi su specificati
Articolo 6 (Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture)
Cambiano le tempistiche per l’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nell’ambito dei lavori pubblici. Restano invariati gli obblighi fino ad ora maturati ovvereo l’obbligo per lavori complessi relative ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro entrato in vigore il 1 gennaio 2021
Le prossime scadenze sono cosi definite:
• 1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
• 1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
• 1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

Articolo 7 (Capitolato informativo e specifiche tecniche)
L’art 5-bis introduce la necessità di far riferimento per le specifiche tecniche contenute della documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara alle norma tecniche di cui al Regolamento UE n. 1025/2012, come:
• norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
• nome tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
• norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.
Articolo 7-bis (Punteggi premiali)
Le stazioni appaltanti possono introdurre dei “Punteggi Premiali” per chi usa i metodi e strumenti elettronici specifici. Il decreto riporta una lista di criteri a titolo esemplificativo:
• proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
• proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
• proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
• proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
• previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
• proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
• previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
• previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.